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Sez. 1, Sentenza n. 20836 del 07/10/2010 (Rv. 614314 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di reclamo - Natura giuridica del procedimento - Oralità della trattazione - Unica udienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614314-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art.18 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n.169 del 2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie e consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.189 e 190 cod. proc. civ., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello camerale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)