Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 16/11/1998 Ud. (dep. 01/12/1998) Rv. 211772 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Circostanze attenuanti - Determinazione dell'inferiore da parte del superiore a commettere il reato - Configurabilità per il solo fatto dell'obbedienza ad un ordine - Esclusione - "Ratio" - Fattispecie relativa a soggetto accusato di concorso, in obbedienza a ordini ricevuti, nell'eccidio delle Fosse ardeatine.
REATI MILITARI - IN GENERE
Non vi è corrispondenza biunivoca fra il concetto di "determinazione" dell'inferiore a commettere un reato, posto a base dell'attenuante prevista dall'art.59, n.1, cod.pen.mil.pace, e quello di "ordine" del superiore, cui si richiama l'art.40, terzo e quarto comma, dello stesso codice; di tal che, se da una parte, è astrattamente ammissibile la configurabilità di detta attenuante anche a favore di soggetto ritenuto colpevole per avere eseguito un ordine manifestamente criminoso, dall'altro la presenza dell'ordine non implica quella della "determinazione", richiedendo quest'ultima che il superiore, concretamente abusando della propria posizione gerarchicamente sovraordinata, ponga in essere una coazione o pressione psicologica sull'inferiore sì da vincere in lui ogni remora alla commissione del reato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa l'attenuante summenzionata, invocata a favore di ufficiali accusati di concorso nell'eccidio delle Fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, essendo risultato che essi, pur avendo operato in obbedienza a ordini ricevuti, non erano stati soggetti a pressioni o condizionamenti psicologici di sorta, finalizzati a ottenere detta obbedienza, da loro prestata, invece, in spirito di concorde collaborazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 40, Cod. Pen. Mil. Pace art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)