Sez. 1, Sentenza n. 31171 del 19/06/2008 Ud. (dep. 24/07/2008) Rv. 240556 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Personale militare USA partecipante alla Forza Multinazionale in Iraq - Atti eseguiti "iure imperii" - Giurisdizione penale - Condizioni - Fattispecie.
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE
Non sussiste la giurisdizione penale dello Stato italiano, nè quella dello Stato territoriale, bensì quella esclusiva degli Stati Uniti d'America, in relazione ad un reato commesso in Iraq ai danni di un cittadino italiano da parte di personale militare degli Stati Uniti d'America, partecipante alla Forza Multinazionale operante in quel territorio, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, qualora il fatto contestato non rivesta le caratteristiche proprie della "grave violazione" del diritto internazionale umanitario. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto il difetto della giurisdizione penale del giudice italiano, avendo escluso la configurabilità di un "crimine contro l'umanità" o di un "crimine di guerra" nell'uccisione e nel ferimento di cittadini italiani, commessi la notte del 4 marzo 2005 ad opera di un soldato in servizio al posto di blocco presso l'aeroporto di Bagdad ed appartenente al contingente militare USA, dislocato in Iraq con la Forza Multinazionale, che aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro l'autovettura, in avvicinamento veloce, sulla quale essi viaggiavano).(v. Cass., Sez. Un. civ., n. 5044 del 2004, n. 14199 e n. 14201 del 2008).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7 com. 5, Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 575, Tratt. Internaz. 12/08/1949, Tratt. Internaz. 08/06/1977, Tratt. Internaz. 17/07/1998, Legge 27/10/1951 num. 1739, Legge 11/12/1985 num. 762, Legge 12/07/1999 num. 232, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)