Sez. 2, Sentenza n. 3268 del 03/04/1999 (Rv. 524936 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto.
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)