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Sez. 2, Sentenza n. 13097 del 15/06/2011 (Rv. 618306 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618306-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

L'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)