Sez. L, Sentenza n. 2632 del 29/04/1981 (Rv. 413406 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - LAVORATRICE MADRE DIMISSIONI NEL PERIODO DI OPERATIVITA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO ALLE STESSE INDENNITA PREVISTE PER IL LICENZIAMENTO - DISCIPLINA EX ART 12 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLA INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 73 E 76 DEL RDL N 1827 DEL 1935 - APPLICABILITA - ISTANZA DI DISOCCUPAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - LAVORATRICE MADRE DIMISSIONI NEL PERIODO DI OPERATIVITA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DIRITTO ALLE STESSE INDENNITA PREVISTE PER IL LICENZIAMENTO - DISCIPLINA EX ART 12 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLA INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 73 E 76 DEL RDL N 1827 DEL 1935 - APPLICABILITA - ISTANZA DI DISOCCUPAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
L'art 12 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, che prevede per la lavoratrice madre dimessasi nel periodo nel quale opera il divieto di licenziamento di cui al precedente art 2, il diritto alle stesse indennita previste per il licenziamento non e applicabile alla indennita di disoccupazione, a proposito della quale trovano applicazione gli artt 73 e 76 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827. Conseguentemente, l'istanza di disoccupazione va ritenuta tempestiva alla stregua di tale normativa, che prevede che il termine di decadenza di sessanta giorni decorra dal trentesimo giorno dall'inizio della disoccupazione indennizzabile.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 76 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)