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Sez. 1, Sentenza n. 1827 del 19/03/1980 (Rv. 405438 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELLO ADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCANZA - INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405438-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELLO ADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCANZA - INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*

Qualora manchi il termine di adempimento il giudice, anche se il creditore non abbia previamente proposto un'istanza di fissazione del termine ai sensi dell'art 1183 cod civ, puo ritenere che si e verificato l'inadempimento ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli, percio, la volonta di non adempiere. In tal caso l'accoglimento della domanda di pagamento con l'implicito riconoscimento dell'avveramento della situazione di inadempimento non richiede un'espressa domanda di accertamento, ne correlativamente una esplicita declaratoria di tale inadempimento, essendo questa domanda implicitamente contenuta nella domanda di pagamento del credito proposta. (Conf 2980/77, mass n 386524; (Conf 2179/77, mass n 385903; (Conf 4449/76, mass n 383166; (Conf 1750/76, mass n 380522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)