Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 27/05/1977 (Rv. 385903 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCANZA DI TERMINE CONVENZIONALE - FISSATO DAL GIUDICE - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - DECORSO DI TEMPO OLTRE LA NORMALE TOLLERANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCANZA DI TERMINE CONVENZIONALE - FISSATO DAL GIUDICE - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - DECORSO DI TEMPO OLTRE LA NORMALE TOLLERANZA.*
Qualora il termine per l'adempimento dell'obbligazione non sia convenzionalmente previsto, la parte, in cui favore la prestazione deve essere eseguita, ancorche non si sia avvalsa della facolta di chiedere al giudice la fissazione del termine medesimo, ai sensi dell'art 1183 cod civ, puo far valere l'inadempimento del debitore, ove risulti che la prestazione non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente i ragionevoli e normali limiti di tolleranza, in relazione alla natura del rapporto ed alle finalita che le parti hanno avuto di mira nel porlo in essere. (Conf 145/76, mass n 378782; (Conf 9/74, mass n 367496).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)