Sez. L, Sentenza n. 5819 del 10/11/1979 (Rv. 402476 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA SOLLEVATA ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - NATURA - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE EX ART 437, SECONDO COMMA, COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - INAPPLICABILITA - LIMITE - ECCEZIONE DEDOTTA IN APPELLO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA SOLLEVATA ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - NATURA - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE EX ART 437, SECONDO COMMA, COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - INAPPLICABILITA - LIMITE - ECCEZIONE DEDOTTA IN APPELLO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE.*
Alla deduzione dell'improponibilita della domanda - anteriormente alla riforma della legge n 533 del 1973 - per difetto delle condizioni previste dall'art 460 cod proc civ va riconosciuta, attenendo essa a questione rilevabile d'ufficio, natura di eccezione in senso improprio, come tale non soggetta alla preclusione introdotta dal secondo comma dell'art 437 cod proc civ (nuovo testo). Tale norma e, peraltro, inapplicabile alle eccezioni dedotte in appello anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma del 1973, avendo questa lasciato immutata l'efficacia degli Atti processuali legittimamente compiuti secondo la disciplina precedente, che sanciva, anche per le controversie in materia di lavoro e di previdenza, il principio della libera proponibilita di nuove eccezioni (in senso proprio ed improprio) nel giudizio di appello. (Conf 4797/78, mass n 394480 nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)