Sez. L, Sentenza n. 4797 del 23/10/1978 (Rv. 394480 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ATTO DI APPELLO - NUOVE ECCEZIONI E RICHIESTA DI NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ATTO DI APPELLO - NUOVE ECCEZIONI E RICHIESTA DI NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA.*
L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, sulle controversie di lavoro, stabilisce l'applicabilita delle norme della stessa legge anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, ma non stabilisce la retroattivita delle stesse norme, vale dire la loro applicabilita anche agli Atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore. Da cio consegue che, se un atto di appello e stato proposto prima del 12 dicembre 1973 (data di entrata in vigore della legge n 533 del 1973), la normativa regolatrice di esso e quella del codice di procedura civile secondo il testo in vigore al tempo in cui l'atto stesso e stato compiuto, con conseguente proponibilita, a norma dell'art 345 cod proc civ, delle nuove eccezioni e della richiesta di nuove prove. (V 1980/75, mass n 375684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)