Sez. 6, Sentenza n. 734 del 03/03/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210813 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Decisione - Termine - Deposito entro 10 giorni del dispositivo - Sufficienza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. richiamati, in tema di sequestro probatorio, dall'art. 324, deve intervenire la decisione del Tribunale del riesame è rispettato con il deposito del dispositivo, che rende certo per gli interessati che la decisione con quel determinato irreversibile contenuto è intervenuta nel termine perentorio. La motivazione può essere redatta nei cinque giorni dalla deliberazione come previsto dall'art. 128.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)