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Sez. U, Sentenza n. 7 del 17/04/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205256 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Deposito del dispositivo della decisione - Sufficienza - Deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Possibilità - Effetto caducatorio della misura per il ritardato deposito della sola motivazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205256-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)