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Sez. 1, Sentenza n. 183 del 29/01/1970 (Rv. 344976 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA AD UNA SOCIETA PER AZIONI PER PARTECIPARE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DI CONTRATTO NULLO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI CAUSA - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344976-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA AD UNA SOCIETA PER AZIONI PER PARTECIPARE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DI CONTRATTO NULLO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI CAUSA - REVOCABILITA.*

Qualora il contratto, in base al quale un soggetto ha versato ad una societa per azioni una certa somma per partecipare all'aumento del capitale sociale, sia divenuto nullo per sopravvenuta carenza di causa, a seguito del mancato completamento della operazione diretta ad attuare tale aumento, con il conseguente Obbligo, per la societa, di restituire la somma ricevuta, questa restituzione costituendo pagamento di un debito liquido ed esigibile, e soggetta all'Azione revocatoria di cui all'art 67 della legge fallimentare, nel caso di sopravvenuto fallimento della societa. Tale norma, infatti, non distingue, ai fini della revocabilita del pagamento, fra natura negoziale e legale del debito, in esecuzione del quale il pagamento, di cui si chiede la revoca, sia stato eseguito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2438, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)