Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 05/11/1999 (Rv. 530903 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Inerenza a rapporto sinallagmatico in senso stretto - Esclusione - Sufficienza del carattere commutativo del rapporto - Momento di valutazione dell'atto come determinativo del depauperamento ex art. 67 n. 1 legge fallimentare - Individuazione - Sottoscrizione di aumento di capitale sociale da parte di socio poi fallito - Per un prezzo unitario per azione inferiore al valore effettivo - Possibile rilevanza ai fini della revocatoria - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, al fine dell'individuazione degli atti a titolo oneroso riconducibili alla previsione dell'art. 67 n. 1 della Legge Fallimentare, viene in considerazione non la sinallagmaticità in senso stretto, sottesa dalla disciplina civilistica della risoluzione del contratto, bensì una più ampia nozione di commutatività, in relazione alla quale possa razionalmente configurarsi la possibilità di una lesione dell'integrità del patrimonio, che a posteriori risulterà vincolato alla liquidazione concorsuale, e determinarsi in conseguenza l'esigenza di tutela della "par condicio creditorum". Tale carattere di commutatività si deve riconoscere sussistente nella fattispecie della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte di un socio, cui sia stata fatta la relativa offerta in opzione delle azioni (nella specie alla sottoscrizione dell'aumento di capitale era seguito il pagamento di un prezzo delle azioni di lire 1000 a fronte della somma di lire 615, che rappresentava il valore effettivo delle azioni: la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva considerato ammissibile la revocatoria contro il pagamento, identificandolo come atto determinativo di depauperamento rilevante agli effetti del citato art. 67 n. 1, ed ha sottolineato che ad escludere tale rilevanza non poteva valere la circostanza che, dopo l'acquisto, le azioni erano state rivendute al prezzo unitario di lire 2.200, in quanto la sussistenza degli elementi di una fattispecie riconducibile alla suddetta norma deve essere apprezzata con riferimento al momento in cui l'atto di disposizione si presenta completo di tutti i suoi elementi costitutivi e produttivo degli effetti suoi propri).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 n. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)