Sez. 3, Sentenza n. 3510 del 26/04/1990 (Rv. 466852 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PATTO FRA VENDITORE ED ACQUIRENTE - ESCLUSIONE DEL SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE NELLA TITOLARITÀ DI DIRITTI ED OBBLIGHI SCATURITI DAL CONTRATTO LOCAZIONE - NON CONTESTUALITÀ ALLA VENDITA - CESSIONE DI CONTRATTO - EFFETTI PER IL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PATTO FRA VENDITORE ED ACQUIRENTE - ESCLUSIONE DEL SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE NELLA TITOLARITÀ DI DIRITTI ED OBBLIGHI SCATURITI DAL CONTRATTO LOCAZIONE - NON CONTESTUALITÀ ALLA VENDITA - CESSIONE DI CONTRATTO - EFFETTI PER IL CONDUTTORE.*
Il patto intervenuto tra venditore ed acquirente dell'immobile locato, inteso ad escludere che il secondo subentri al primo nella titolarità di diritti ed obblighi scaturenti dal contratto di locazione, assume i connotati della cessione di contratto ove non sia contestuale alla compravendita, giacché vale a modificare una situazione già prodottasi come effetto normale della medesima compravendita, e produce perciò effetti in rapporto al conduttore soltanto secondo le regole dettate dagli artt. 1406 e seguenti cod. civ.. (V 442/87, mass n 450182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)