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Sez. 3, Sentenza n. 442 del 20/01/1987 (Rv. 450182 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE - SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO LOCATIZIO - AZIONE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE IN PROPRIO.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450182-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE - SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO LOCATIZIO - AZIONE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE IN PROPRIO.*

La vendita dell'immobile locato comporta la successione a titolo particolare nel rapporto di locazione del compratore, il quale diviene parte nei confronti del conduttore per tutti gli ulteriori diritti ed obblighi inerenti alla prosecuzione del contratto dopo la data di acquisto con conseguente sua legittimazione a richiedere il rilascio dell'immobile alla scadenza ed il risarcimento del danno per ritardata restituzione, ex art. 1591 cod. civ.. tuttavia, avendo detto principio carattere dispositivo, il venditore ed il compratore possono convenire che il rapporto di locazione, per tutta la durata convenzionale, continui a svolgersi nei confronti dell'alienante, che così mantiene la posizione di locatore e la legittimazione per tutte le azioni derivanti dal rapporto stesso, comprese quella diretta al rilascio del bene alla scadenza e quella per il risarcimento dei danni per ritardata consegna. (V 6142/84, mass n 437786; (V 1300/79, mass n 397550).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)