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Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013 (Rv. 629561 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Cartella esattoriale - Motivazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie riguardante una cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza passata in giudicato.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629561-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. (Nella specie, la cartella di pagamento non conteneva le informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente la verifica dell'applicazione dei criteri di liquidazione dell'imposta indicati da una sentenza passata in giudicato, a seguito della quale la cartella stessa era stato emessa; né, in relazione al contenuto della citata sentenza, era configurabile, quale motivazione "per relationem", il rinvio ad altro atto presupposto dell'imposizione).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)