Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 (Rv. 613233 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Cartella esattoriale - Motivazione - Rinvio "per relationem" ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione - Possibilità - Condizioni - Specifica indicazione degli estremi, anche relativi alla eventuale pubblicazione - Necessità - Atto richiamato - Pubblicazione o notificazione al contribuente - Allegazione alla cartella - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)