Sez. L - , Sentenza n. 2967 del 03/02/2017 (Rv. 643073 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Cassa nazionale di previdenza - Potere di verifica ex art. 22 della l. n. 21 del 1986 - Omissione della verifica quinquennale - Decadenza - Esclusione.
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI
In tema di poteri di verifica della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, l’omissione della verifica quinquennale, prevista dall’art. 22, comma 3, della l. n. 21 del 1986, non determina la decadenza dell’ente dal potere di accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione prima dell’erogazione del trattamento previdenziale, mancando una norma che la preveda.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)