Sez. L, Sentenza n. 7830 del 15/04/2005 (Rv. 580500 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Erogazione della pensione di vecchiaia - Presupposti - Accertamento dell'esercizio della professione - Poteri della Cassa di previdenza - Ambito - Applicabilità dell'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, atteso che - secondo l'art. 22, comma terzo, della legge n. 21 del 1986 - l'accertamento del requisito dell'esercizio della professione deve essere compiuto dalla Cassa periodicamente e, comunque, prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, in caso di accertamento negativo, effettuato (come nella specie) prima dell'erogazione, è legittima la cancellazione dell'assicurato con riferimento all'intero periodo, senza limiti temporali, non trovando applicazione l'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 (secondo il quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni), che presuppone l'esistenza di un rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)