Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353734 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - NATURA NEGOZIALE - APPONIBILITA DI CONDIZIONI - RISERVA DI RIPETIZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - NATURA NEGOZIALE - APPONIBILITA DI CONDIZIONI - RISERVA DI RIPETIZIONE.*
Poiche il pagamento costituisce un negozio giuridico, la manifestazione di volonta in cui esso si sostanzia puo essere condizionata o, comunque, avere un contenuto specifico diverso dal puro e semplice adempimento. Pertanto, il debitore, all'atto del pagamento, puo formulare una riserva di ripetizione, sostenendo la propria estraneita alla obbligazione. (V 503'62' 1693'39' 1168'34).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)