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Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353734 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - NATURA NEGOZIALE - APPONIBILITA DI CONDIZIONI - RISERVA DI RIPETIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353734-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - NATURA NEGOZIALE - APPONIBILITA DI CONDIZIONI - RISERVA DI RIPETIZIONE.*

Poiche il pagamento costituisce un negozio giuridico, la manifestazione di volonta in cui esso si sostanzia puo essere condizionata o, comunque, avere un contenuto specifico diverso dal puro e semplice adempimento. Pertanto, il debitore, all'atto del pagamento, puo formulare una riserva di ripetizione, sostenendo la propria estraneita alla obbligazione. (V 503'62' 1693'39' 1168'34).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)