Sez. 4, Sentenza n. 11828 del 05/11/1993 Ud. (dep. 28/12/1993) Rv. 196609 - 01
Impugnazioni - Appello - Appello incidentale | Inammissibilità o rigetto dell'appello incidentale - Condanna degli appellanti in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento - Legittimità.
Impugnazioni - Appello - Appello incidentale
Poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e poiché la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale, gli appellanti in via incidentale sono soggetti al pagamento delle spese del procedimento quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)