Sez. 6, Sentenza n. 39479 del 30/05/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 271386 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Inammissibilità o rigetto dell'appello incidentale - Condanna dell'appellante in via incidentale al pagamento delle spese processuali - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
L'appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando tale impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)