Sez. 1, Sentenza n. 2666 del 11/03/1998 (Rv. 513556 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE | Espropriazione per l'attuazione del piano regolatore di Roma, ex legge n. 355 del 1932 - Carattere di specialità - Configurabilità - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE
I criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 riguardano soltanto le espropriazioni di aree edificabili o aventi destinazione edificatoria, integrando essi la disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977) per le aree agricole o, comunque, non edificabili. Tali criteri non operano, quindi, quando l'espropriazione sia stata pronunciata in attuazione di una legge speciale rispetto a quella generale, quale la legge n. 355 del 1932, la cui specialità va rinvenuta, appunto, sia nell'oggetto delle espropriazioni (circoscritto a quelle effettuate in attuazione del piano regolatore di Roma), sia nella particolarità dei criteri indennitari previsti, sia nell'obbligo di cessione gratuita e di contributo di miglioria previsti rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della legge stessa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)