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Sez. U, Sentenza n. 11078 del 10/11/1993 (Rv. 484251 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Legge su Napoli - In genere | Procedure ablative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario per l'edilizia ex legge n. 219 del 1981 - Nuovi criteri per la stima dell'indennità ex art. 5 bis legge n. 333 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484251-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Legge su Napoli - In genere

L'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 che ha introdotto nuovi criteri per la stima dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, non si applica con riguardo alle procedure ablative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'edilizia nel Comune di Napoli, atteso il carattere del tutto speciale della disciplina dettata da tale legge, rispetto a quella prevista dalle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974, nel contesto delle quali si collocano i suddetti novellati criteri di valutazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)