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Sez. 5, Ordinanza n. 314 del 24/03/1972 Cc. (dep. 15/06/1972) Rv. 121359 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA IN GENERE - PIU FATTI DI BANCAROTTA - ART 219 N 1 LEGGE FALLIMENTARE - DEROGA AL PRINCIPIO DEL CONCORSO DI REATI - E NORMA PIU FAVOREVOLE DI QUELLA RELATIVA ALLA CONTINUAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121359-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BANCAROTTA IN GENERE - PIU FATTI DI BANCAROTTA - ART 219 N 1 LEGGE FALLIMENTARE - DEROGA AL PRINCIPIO DEL CONCORSO DI REATI - E NORMA PIU FAVOREVOLE DI QUELLA RELATIVA ALLA CONTINUAZIONE.*

L'art 219 comma secondo n 1 legge fallimentare, escludendo il cumulo materiale delle pene e piu ancora il concorso dei reati, rappresenta certamente una norma piu favorevole al reo. La norma accoglie il principio della unitarieta della bancarotta, derogando a quelli sul concorso dei reati e delle pene e sul reato continuato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)