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Sez. 5, Sentenza n. 8988 del 01/06/1988 Ud. (dep. 23/08/1988) Rv. 179096 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - CONTINUAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179096-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - CONTINUAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In base al principio dell'unitarietà della bancarotta, desumibile dall'art. 219 legge fall., detto reato resta unico pur se posto in essere attraverso una pluralità di condotte tra quelle alternativamente previste dagli artt. 216 e 217 stessa legge. Ne consegue che alla bancarotta non sono applicabili i principi di diritto comune stabiliti in tema di continuazione. (V mass n 166055; (V mass n 162386; (V mass n 152208; (Conf mass n 165477; (Conf mass n 162004; (Conf mass n 156572; (Conf mass n 150981; (Conf mass n 144879; (Conf mass n 121359).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)