Sez. 6, Sentenza n. 8620 del 09/02/1979 Ud. (dep. 20/10/1979) Rv. 143170 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - DETENZIONE OVVERO IMPIEGO DI SOSTANZE SOFISTICANTI - ART 17 E 76 DEL DPR 12 FEBBRAIO 1965 N 162 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - DETENZIONE OVVERO IMPIEGO DI SOSTANZE SOFISTICANTI - ART 17 E 76 DEL DPR 12 FEBBRAIO 1965 N 162 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art 17 del DPR 12 febbraio 1965 n 162, che vieta la detenzione, negli stabilimenti e nelle cantine, di sostanze che si prestino a procedimenti di sofisticazione del vino e applicabile soltanto nel caso di semplice detenzione, senza impiego, neppure iniziato, delle ricordate sostanze; mentre nel caso di impiego, anche parziale, delle sostanze stesse, al fine della sofisticazione o zuccheraggio dei vini trova applicazione l'art 76 dello stesso decreto.*
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 17, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)