diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1216 del 16/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167702 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - DETENZIONE DI SOSTANZE ATTE ALLA SOFISTICAZIONE - ZUCCHERAGGIO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167702-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - DETENZIONE DI SOSTANZE ATTE ALLA SOFISTICAZIONE - ZUCCHERAGGIO - DISTINZIONE.*

La semplice detenzione delle sostanze che si prestino a procedimenti di sofisticazione del vino (tra le quali, gli zuccheri o loro soluzioni), integra gli estremi del reato previsto dall'art. 17 d.P.R. 12 febbraio 1962, n. 162 ("norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti"), quando il loro impiego non sia iniziato, ed il reato previsto dall'art. 76 d.P.R. citato, qualora vi sia stato un uso, anche parziale, delle medesime. (Conf mass n 143170; (Conf mass n 126056).*

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 17, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)