Sez. 2, Sentenza n. 9366 del 07/08/1992 (Rv. 478473 - 01)
Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Stipulazione - In genere | Contratto di vendita tra la P.A. ed un privato - Clausola penale stipulata a favore della P.A. - Equa riduzione - Potere del giudice ex art. 1384 cod. civ. - Sussistenza - Divieto di sindacare l'uso del potere discrezionale della P.A. - Violazione - Insussistenza.
Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Stipulazione - In genere
Il potere del giudice di ridurre equamente la penale, ai sensi dell' art. 1384 cod. civ., per il caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o se l'ammontare di essa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all' adempimento, sussiste anche con riguardo alla penale stipulata a favore della P.A. in un contratto di vendita con un privato, senza che ciò comporti la violazione del divieto imposto al giudice ordinario dagli articoli 4 e 5 della Legge abolitiva del contenzioso amministrativo di sindacare l'uso del potere discrezionale della P.A. nel campo della sua attività amministrativa. La valutazione degli interessi delle parti contraenti è operata, infatti, in termini esclusivamente patrimoniali, in un rapporto in cui la P.A. interviene su base paritetica rispetto all'altro contraente, senza compromettere la valutazione dell'interesse pubblico generale riservata all'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)