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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25334 del 25/10/2017 (Rv. 645848 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - Potere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti – Penale prevista in favore della p.a. da disposizioni di capitolati generali richiamate nel contratto stipulato dal privato – Disapplicazione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645848-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Il potere del giudice di ridurre equamente la penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., per il caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o se l'ammontare di essa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all' adempimento, sussiste ed è esercitabile d’ufficio anche con riguardo alla penale prevista a favore della P.A. da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato, potendo, in tal caso, le stesse essere disapplicate, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dall’art. 1384 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)