Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 03/07/1967 (Rv. 328438 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - MANIFESTAZIONE CHIARA E UNIVOCA DELLA VOLONTA NEGOZIALE - RICORSO AD ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - MANIFESTAZIONE CHIARA E UNIVOCA DELLA VOLONTA NEGOZIALE - RICORSO AD ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - INAMMISSIBILITA.*
Se e vero che il giudice, nella interpretazione del contratto, e tenuto a indagare quale sia stata la comune volonta dei contraenti, e altrettanto vero che, allorquando l'espressione letterale e chiara e univoca, e rivela senza ambiguita o incertezze tale volonta, non ha ragion d'essere il ricorso ad altri canoni di interpretazione, aventi carattere sussidiario. (Cfr. 595-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)