Sez. 3, Sentenza n. 1746 del 19/05/1969 (Rv. 340777 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - APPLICAZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*
Le norme di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 cod.civ. costituiscono mezzi sussidiari di interpretazione e sono, percio, applicabili solo quando sussistano dubbi sul significato delle dichiarazioni contrattuali e le espressioni adoperate dai contraenti si presentino ambigue o, comunque, insufficienti ai fini della identificazione della loro esatta volonta. (V. 2579-68, massima n. 335047 2695-67, massima n. 330156 1632-67, massima n. 328438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)