Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 26/07/1971 (Rv. 353575 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DI PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL VENDITORE - QUALORA IL PREZZO NON DOVEVA O NON SIA STATO COMUNQUE PAGATO ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DELLA COSA.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DI PAGAMENTO - AL DOMICILIO DEL VENDITORE - QUALORA IL PREZZO NON DOVEVA O NON SIA STATO COMUNQUE PAGATO ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DELLA COSA.*
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art 1498 cod civ, il quale stabilisce che, se il prezzo della cosa venduta non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore, va interpretato, per identita di ratio, estensivamente, nel senso della sua applicabilita, se non sia stato convenzionalmente pattuito altro luogo di adempimento, e salvo Usi diversi, ogni qualvolta in concreto il pagamento del prezzo non sia stato effettuato al momento della consegna della cosa venduta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)