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Sez. 3, Sentenza n. 816 del 23/03/1973 (Rv. 363080 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - DOMICILIO DEL VENDITORE - VIOLAZIONE DI CLAUSOLA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363080-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO NON CONTESTUALE ALLA CONSEGNA - DOMICILIO DEL VENDITORE - VIOLAZIONE DI CLAUSOLA CONTRATTUALE - IRRILEVANZA.*

Secondo la regola generale posta dagli artt 1182, terzo comma e 1498 cod civ, il pagamento del prezzo della merce, ogni qualvolta non sia contestuale alla consegna, deve essere effettuato al domicilio del venditore. Questo costituisce il luogo di adempimento dell'obbligazione anche nella ipotesi in cui il mancato pagamento del prezzo alla consegna importa violazione di una clausola contrattuale. (V 2529/71, mass n 353575; Conf 2567/71, mass n 353635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)