Sez. 5, Sentenza n. 4796 del 28/02/2011 (Rv. 616982 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Dichiarazione da parte della Commissione tributaria regionale di cessazione della materia del contendere - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Necessità - Richiesta di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la parte che intenda dolersi della decisione con cui la Commissione tributaria regionale, in sede di giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, deve proporre ricorso per cassazione e non istanza di correzione, in quanto ciò che si contesta è un errore di giudizio e non un mero errore materiale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)