Sez. 1, Sentenza n. 7712 del 07/06/2000 (Rv. 537371 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Di errori materiali - Modalità - Motivazione ulteriore - Necessità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La pronuncia di correzione di errori materiali (o di calcolo) è funzionale all'eliminazione di un errore che, non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione, si risolve, per converso, in un difetto di corrispondenza tra il contenuto "ideale" della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente "ictu oculi" dalla lettura del provvedimento. Detta pronuncia non richiede, pertanto, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)