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Sez. L, Sentenza n. 14103 del 20/06/2014 (Rv. 631453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione del procedimento disciplinare per pendenza del procedimento penale - Esclusione della rilevanza penale - Riattivazione del procedimento disciplinare - Connessione con altri fatti ancora oggetto di procedimento penale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il datore di lavoro può riattivare il procedimento disciplinare, sospeso per la pendenza di un procedimento penale, per fatti dei quali la rilevanza penale sia stata esclusa, anche ove questi siano connessi ad altri tuttora oggetto di procedimento penale, non legati ai primi da vincolo di pregiudizialità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)