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Sez. L, Sentenza n. 9458 del 21/04/2009 (Rv. 609014 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Potere dell'amministrazione di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l'esito del giudizio penale - Procedura già avviata - Successiva sospensione - Configurabilità - Conseguenze sulla sospensione cautelare già disposta - Perdita di efficacia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609014-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In materia di lavoro pubblico c.d. "privatizzato" dei dirigenti, a seguito dell'entrata in vigore del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali (stipulato in data 10 aprile 1996) e dell'abrogazione dell'art. 117 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (che stabiliva il divieto di avvio di un procedimento disciplinare in pendenza di quello penale), all'Amministrazione è data facoltà in ogni tempo di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l'esito del giudizio penale. Ne consegue che la sospensione cautelare disposta in correlazione con un procedimento disciplinare già iniziato non perde efficacia ove l'Amministrazione decida di sospendere il procedimento disciplinare già avviato per attendere l'esito del giudizio penale, in quanto la sospensione mantiene la sua strumentalità rispetto al procedimento disciplinare riattivabile all'esito di quello penale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/2002 num. 145 CORTE COST. PENDENTE, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 117, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 72 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 10/04/1996 art. 27, Contr. Coll. 10/04/1996 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)