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Sez. 5, Sentenza n. 139 del 09/01/2004 (Rv. 569351 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili - Ruolo e cartella di pagamento - Natura rispettiva - Conseguenze sul regime di impugnabilità.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569351-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e con riguardo agli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre i ruoli sono atti interni dell'amministrazione, i cui vizi solo eccezionalmente - in base a norme specifiche (ad es., art. 17 del dPR 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli devono diventare esecutivi) - si riverberano sul rapporto tributario individuale e, pertanto, solo in tali casi si rendono impugnabili, la cartella esattoriale costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)