Sez. 5, Sentenza n. 25619 del 01/12/2006 (Rv. 594456 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Iscrizione a ruolo - Tardività - Mancata impugnazione della cartella di pagamento - Conseguenze - Avviso di mora - Impugnabilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la tardività dell'iscrizione a ruolo dev'essere fatta valere mediante l'impugnazione della cartella esattoriale, in mancanza della quale essa non si traduce in un vizio proprio dell'avviso di mora: rispetto a quest'ultimo, infatti, l'iscrizione a ruolo costituisce atto presupposto, e quindi autonomamente impugnabile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso può essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto conseguente, ma solo quando l'atto presupposto non sia stato notificato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)