Sez. 1, Sentenza n. 5085 del 19/04/2000 (Rv. 535851 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Indebita percezione di aiuti comunitari da parte di un ente - Ordinanza ingiunzione - Destinatario - Persona fisica del trasgressore legale rappresentante della persona giuridica - Configurabilità - Notifica all'ente in qualità di condebitore solidale - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari da parte di un ente persona giuridica, "ex lege" n. 898 del 1986, legittimato a proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria è la persona fisica del trasgressore (nella qualità di legale rappresentante dell'ente), con la conseguenza che al medesimo va notificata l'ordinanza ingiunzione, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata analoga notifica all'ente, condebitore solidale "ex lege".
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)