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Sez. 1, Sentenza n. 4549 del 06/05/1998 (Rv. 515130 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Errore sul fatto - Valenza esimente - Condizioni - Scusabilità dell'errore alla stregua dell'ordinaria diligenza - Necessità - Fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata ai sensi degli artt. 2 e 3 legge n. 898 del 1986 per indebita percezione di aiuti comunitari.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515130-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Poiché, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non si tratti di errore determinato da colpa, con la conseguenza che la valenza esimente del suddetto errore deve essere valutata alla stregua dell'ordinaria diligenza e fondarsi su elementi positivi idonei a determinare un errore scusabile. (Nella specie, vertendosi in ipotesi di ordinanza - ingiunzione emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 legge n. 898 del 1986 per indebita percezione di aiuti comunitari, la S.C. ha cassato per vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell'agente in ordine alla falsa indicazione delle aree destinate a seminativo, ravvisando un errore di fatto determinato dalla "imprecisione" dei dati catastali e dalla "articolata configurazione dell'azienda agricola", ma omettendo ogni indagine e/o considerazione in ordine alla mancanza di colpa dell'agente ed alla evitabilità dell'errore con l'uso dell'ordinaria diligenza).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1991 num. 689 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)