Sez. 3, Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805-01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Diritto di procedere ad esecuzione forzata per l’importo di interessi a tasso superiore a quello ex art. 1284, comma 1, c.c. - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)