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Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - In genere. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI "PROPTER REM" - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670951-02

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.

Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)