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Sez. 2, Sentenza n. 3356 del 07/04/1987 (Rv. 452397 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452397-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DELLA COSA - IRRILEVANZA.*

In caso di Azione di reintegra nel possesso, il fatto di avere il convenuto dismesso ogni rapporto materiale con la cosa e di non essere, quindi, in grado di dare esecuzione all'Obbligo di reintegrazione del possessore spogliato (come nell'ipotesi di un appaltatore coautore dello spoglio) non esclude la sua legittimazione passiva all'Azione stessa, conservando pur sempre la sentenza di condanna una sua utilità, quanto meno al fine accessorio di legittimare una richiesta di risarcimento dei danni nei suoi confronti. (V 317/85, mass n 438539; (V 1252/85, mass n 439358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)