Sez. 5, Sentenza n. 12333 del 07/06/1990 Ud. (dep. 13/09/1990) Rv. 185294 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - AMBULATORIO U.S.L. - MEDICO DI GUARDIA - QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE CHIAMATE RICEVUTE E AGLI INTERVENTI EFFETTUATI - È ATTO PUBBLICO.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - AMBULATORIO U.S.L. - MEDICO DI GUARDIA - QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA - ATTESTAZIONE RELATIVA ALLE CHIAMATE RICEVUTE E AGLI INTERVENTI EFFETTUATI - È ATTO PUBBLICO.*
Il "medico di guardia" addetto ad un ambulatorio U.S.l., di ruolo o convenzionale che sia, svolge una pubblica funzione, concorrendo alla formazione della volontà dello stato nella tutela della salute dell'assistito, sicché deve essere considerato pubblico ufficiale (anche secondo l'art. 357 cod. pen. quale risulta dalla sostituzione operata con legge 26 aprile 1990, n. 86) e deve essere qualificata come "atto pubblico" (a fede privilegiata) ogni attestazione relativa alle chiamate ricevute e agli interventi effettuati. (Conf mass n 173604).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)