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Sez. 6, Sentenza n. 8549 del 11/03/1986 Ud. (dep. 25/08/1986) Rv. 173604 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - AMBULATORIO U.S.L. - MEDICO DI GUARDIA - QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173604-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - AMBULATORIO U.S.L. - MEDICO DI GUARDIA - QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA.*

Il "medico di guardia" addetto ad un ambulatorio U.S.l., di ruolo o convenzionale che sia, svolge una pubblica funzione concorrendo alla formazione della volontà dello stato nella tutela della salute dell'assistito: come tale, nell'Esercizio delle sue funzioni, esso va considerato pubblico ufficiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)