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Sez. L, Sentenza n. 4767 del 28/03/2003 (Rv. 561579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione ex artt. 299 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fallimento del ricorrente - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, il fallimento del ricorrente non produce interruzione del processo e la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente nel giudizio di cassazione è affidata al ricorso, avendo la discussione orale in udienza funzione meramente complementare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)