Sez. 1, Sentenza n. 20004 del 14/10/2005 (Rv. 585766 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione del processo per eventi relativi alla parte - Applicazione analogica al giudizio di cassazione - Esclusione - Fattispecie relativa a decesso del P.G. del controricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte (nella fattispecie si trattava della morte del P.G. del controricorrente), considerato che quello di cassazione è "ab initio" un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)